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progetti, pratiche edilizie, catastali e licenze commerciali
2024 Studio Tecnico Geometra Emiliano Beltrami - p.iva 06832930967
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali derivanti dai Bonus Edilizi e di Efficientamento Energetico è necessario trasmettere all'Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori una comunicazione contenente i dati dell'intervento. Il nostro studio si occupa della presentazione delle Pratiche Enea tempestivamente alla ricezione della documentazione necessaria al prezzo imponibile, scontato, pari ad € 250.
Per beneficiare dello Sconto in Fattura o della Cessione del Credito d'imposta, delle spese derivanti dai lavori di Ristrutturazione Edilizia e di Efficientamento Energetico, è necessario incaricare professionisti abilitati alla verifica ed Asseverazione della Congruità delle Spese sostenute, nonché al rilascio del Visto di Conformità. Il nostro studio si occupa della verifica ed Asseverazione della Congruità delle Spese al prezzo imponibile, scontato, compreso tra l'1,5% ed il 3% dell'importo, a seconda della grandezza della spesa da asseverare, tempestivamente, dalla ricezione della documentazione necessaria.
Sono prorogate fino al 2025 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di Risparmio Energetico sia degli immobili residenziali che commerciali (come la sostituzione della caldaia o l'isolamento termico dell'edificio) e del 50% per le Spese di Ristrutturazione della casa compresa la sostituzione delle finestre o del portone d'ingresso.
Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Possono usufruire della detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.
L'Agenzia delle Entrate a titolo di esmpio indica come detraibili i seguenti interventi:
Sono inoltre detraibili anche i seguenti interventi:
La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi e non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).
La legge di bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2023, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici mantenendo la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro). Tuttavia se le caldaie a condensazione, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
Rimangono detraibili al 65%, fino a un valore massimo della detrazione di 96.000 euro i seguenti interventi:
Riguardo aldunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.
Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si eseguono gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.
Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it/. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito.
Gli interventi soggetti all'obbligo d'invio sono i seguenti:
Il nostro studio è abilitato ad accedere alla banca dati dell'Enea per presentare pratiche inerenti l'iscrizione dei beneficiari per le Detrazioni fiscali del 65%, entro 24 ore dalla data di conferma dell'incarico corredato dalla documentazione necessaria. L'attività comprende lo svolgimento delle seguenti attività: