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STUDIO TECNICO Geometra Emiliano Beltrami

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progetti, pratiche edilizie, catastali e licenze commerciali

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Pratica Enea e Asseverazione della congruità dei costi

Pratica Enea

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Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali derivanti dai Bonus Edilizi e di Efficientamento Energetico è necessario trasmettere all'Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori una comunicazione contenente i dati dell'intervento. Il nostro studio si occupa della presentazione delle Pratiche Enea tempestivamente alla ricezione della documentazione necessaria al prezzo imponibile, scontato, pari ad € 250.

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Per beneficiare dello Sconto in Fattura o della Cessione del Credito d'imposta, delle spese derivanti dai lavori di Ristrutturazione Edilizia e di Efficientamento Energetico, è necessario incaricare professionisti abilitati alla verifica ed Asseverazione della Congruità delle Spese sostenute, nonché al rilascio del Visto di Conformità. Il nostro studio si occupa della verifica ed Asseverazione della Congruità delle Spese al prezzo imponibile, scontato, compreso tra l'1,5% ed il 3% dell'importo, a seconda della grandezza della spesa da asseverare, tempestivamente, dalla ricezione della documentazione necessaria.

BONUS CASA DEL 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI ed ECOBONUS 65%

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Sono prorogate fino al 2025 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di Risparmio Energetico sia degli immobili residenziali che commerciali (come la sostituzione della caldaia o l'isolamento termico dell'edificio) e del 50% per le Spese di Ristrutturazione della casa compresa la sostituzione delle finestre o del portone d'ingresso.

Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Possono usufruire della detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

 

  • proprietari o nudi proprietari

  • usufruttuari o titolari di un diritto reale di godimento quale l'uso, l'abitazione, ecc.

  • locatari o comodatari

 

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);

  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

 

  • ​il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);

 

  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016;

  • soci di cooperative divise e indivise;

  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

 

  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

 

​I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.

 

L'Agenzia delle Entrate a titolo di esmpio indica come detraibili i seguenti interventi:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza

  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici

  • ​sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso

 

  • rifacimento di scale e rampe

  • interventi finalizzati al risparmio energetico

  • ​recinzione dell’area privata

  • costruzione di scale interne.

 

  • ​interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
  • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
  • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
  • modifica della facciata
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
  • apertura di nuove porte e finestre
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Sono inoltre detraibili anche i seguenti interventi:

  • Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi quali: il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, l'apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, le porte blindate o rinforzate, l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, l'apposizione di saracinesche, l'installazione di tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
  • Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici.

La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi e  non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).

DETRAZIONI FISCALI PER ECOBONUS E SISMABONUS

La legge di bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2023, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici mantenendo la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro). Tuttavia se le caldaie a condensazione, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

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Rimangono detraibili al 65%, fino a un valore massimo della detrazione di 96.000 euro i seguenti interventi:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo aldunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si eseguono gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.

Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it/. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito.

Gli interventi soggetti all'obbligo d'invio sono i seguenti:

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno; Infissi • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi; Impianti tecnologici;
  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
  • teleriscaldamento;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Il nostro studio è abilitato ad accedere alla banca dati dell'Enea per presentare pratiche inerenti l'iscrizione dei beneficiari per le Detrazioni fiscali del 65%, entro 24 ore dalla data di conferma dell'incarico corredato dalla documentazione necessaria. L'attività comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

  • Raccolta documentale quali: certificazioni del produttore, Visure Camerali, Visure Catastali, planimetrie aggiornate e documentazioni attestanti le proprietà;
  • Produzione della Pratica Enea, attraverso il portale riservato ai professionisti di cui alla Legge finanziaria 2007, con caricamento dei dati inerenti, la tiplogia, anno di costruzione, caldaia dell'immobile; schede tecniche dei nuovi elementi installati e stima dei precedenti;
  • Invio alla Committenza dei file ENEA elaborati per approvazione al protocollo ;
  • Revisione dei file in numero sufficiente a soddisfare l'esigenze dettate dalla committenza ;
  • Presentazione della Pratica ENEA in modo Telematico e reperimento delle ricevute di presentazione ;
  • Invio a mezzo e-mail al cliente della Pratica Enea protocollata comprensiva di codice CPID ;
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