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In tanti ci chiedete cosa comporta la mancanza del Certificato di Agibilità dell'edificio o di unità immobiliare e cosa è necessario fare per reperirla.
L'abitabilità è un requisito introdotto con Regio Decreto n. 1265/1934, richiamata poi con la Legge “Fondamentale” n. 1150/1942 che introduce il concetto di agibilità e perfezionata con la successiva legge n. 765/1967. Oggi il D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia), con l'ultimo aggiornamento del Dicembre 2016, prevede la presentazione della SCIA per Agibilità (da considerare sostitutiva al precedente Certificato di Agibilità).
La mancata esibizione da parte del venditore del Certificato di Agibilità o della SCIA di Agibilità (a seconda che sia precedente al Gennaio 2017 o meno) in sede di atto notarile può comportare la nullità dello stesso e la corresponsione degli indennizzi previsti dal codice civile a carico del venditore nonchè alla restituzione del doppio della caparra ricevuta dal venditore nel caso in cui l'atto non sia ancora stipulato e che abbia soltanto accettato la proposta da parte dell'acquirente.
L'agibilità prevede il possesso di tutte le certificazioni degli impianti, energetiche, strutturali e di aggiornamento catastale dell'edificio. Tuttavia la SCIA pe l'agibilità introdotta dal D.lgs 222/2016 è prevista solo nei casi di ristrutturazione o manutenzione importante dell'edificio.
Il nostro studio è in grado di espletare celermente la pratica attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: